Disoccupazione NASpI, la Cassazione spiega perché si potrebbe perdere l’indennità di disoccupazione: nuova sentenza
-
8 Maggio 2026 - Posted by: 50&PiùEnasco
- Categoria: Indennizzo
La Corte di Cassazione, con la sentenza 6988/2026, indica con precisione quando si perde il diritto alla NASpI, mettendo un punto fermo su una questione che negli ultimi anni ha alimentato non pochi dubbi.
Disoccupazione NASpI: il fatto
Tutto nasce da un piano di riorganizzazione aziendale. L’azienda avvia una riduzione del personale e propone ai dipendenti un’uscita incentivata. Tra questi c’è una lavoratrice che decide di aderire. L’accordo viene formalizzato in sede sindacale, quindi in una cosiddetta “sede protetta”, e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro accompagnata da un incentivo economico all’esodo e dalla rinuncia a eventuali contenziosi futuri.
Sulla carta è un’operazione diffusa e apparentemente sicura. Non c’è un licenziamento, ma una separazione concordata tra le parti. Dopo la cessazione del rapporto, la lavoratrice presenta domanda e ottiene la NASpI, iniziando a percepire regolarmente l’indennità di disoccupazione.
Dopo alcuni mesi, però, arriva la doccia fredda: a seguito di verifiche, l’INPS cambia posizione e contesta il diritto alla prestazione. Secondo l’Istituto manca un requisito fondamentale, quello della disoccupazione involontaria. Il rapporto di lavoro, infatti, si è concluso con una risoluzione consensuale e non con un licenziamento. Per questo motivo l’Istituto Nazionale di Previdenza chiede la restituzione delle somme già erogate.
La lavoratrice decide di fare ricorso e nei primi due gradi di giudizio ottiene ragione. Prima il Tribunale di Bologna e poi la Corte d’Appello riconoscono che la situazione concreta può essere assimilata a un licenziamento, valorizzando il contesto in cui è maturata la cessazione del rapporto. I giudici ritengono infatti che la riorganizzazione aziendale e il piano di esuberi rendano la scelta della lavoratrice non del tutto libera, ma comunque riconducibile a una decisione datoriale.
Questa interpretazione non regge davanti alla Cassazione. Con la sentenza 6988/2026 la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’INPS e ribalta completamente l’esito del giudizio.
Quando la NASpI può essere versata e perché la risoluzione consensuale è un’eccezione
La decisione della Suprema Corte parte da un punto fondamentale: l’indennità di disoccupazione NASpI spetta soltanto nei casi di disoccupazione involontaria. È un principio fissato dall’art. 3 del d. lgs. n. 22/2015 in tema di ammortizzatori sociali, che prevede alcune ipotesi specifiche in cui è riconosciuta la NASpI:
- il licenziamento (per qualsiasi motivo);
- le dimissioni per giusta causa;
- la risoluzione consensuale ma esclusivamente se con una specifica procedura (art. 7 legge n. 604/1966).
Fuori da questi casi pratici, la prestazione economica non spetta. Nel caso in oggetto, mancava un elemento chiave come il licenziamento. In particolare, la Corte di Cassazione ha sottolineato che:
- non c’era stata alcuna comunicazione preventiva di licenziamento;
- le parti avevano deciso insieme di chiudere il rapporto;
- l’accordo sindacale parlava esplicitamente di volontà condivisa.
In sintesi, il rapporto si è concluso per scelta comune e non per iniziativa unilaterale dell’azienda. Tanto basta a escludere la NASpI.
Importante per i lavoratori quindi, prima di firmare un accordo di uscita, devono porre attenzione a questi aspetti:
- la risoluzione consensuale può far perdere la NASpI;
- l’incentivo economico non sostituisce il sussidio;
- conta la forma giuridica della cessazione, non solo il contesto.
In pratica, l’indennità non spetta quando l’azienda mira alla riduzione di personale per ragioni economiche e anche se l’accordo transattivo matura durante una riorganizzazione aziendale.
©️Photo Credit: Garun .Prdt
Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.
Potrebbe interessarti anche
-
Bonus giovani imprenditori, per nuove imprese nei settori strategici
L’INPS ha attivato il portale attraverso cui presentare domanda di accesso al contributo previsto dal decreto Coesione e destinato ai giovani che non hanno ancora compiuto 35 anni e che avviano un’attività imprenditoriale in settori strategici.
19 Dicembre 2025
-
Reddito di emergenza (REM): domande fino al 15 ottobre
Il Reddito di emergenza 2020 spetta a tutti i lavoratori che non sono coperti dagli ammortizzatori sociali e dagli attuali bonus previsti per far fronte all’emergenza Coronavirus. L’art. 23 del decreto n. 104, cosiddetto Decreto “Agosto”, ha previsto una ulteriore quota di reddito di Emergenza compresa fra i 400 e gli 800 euro in base al reddito e alla composizione del nucleo familiare.
3 Settembre 2020
© Riproduzione riservata

