AdI (Assegno di Inclusione): rinnovo dal 1° Agosto 2026
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18 Agosto 2026 - Posted by: 50&PiùEnasco
- Categoria: Rubrica Previdenza
L’AdI (Assegno di Inclusione) è un sostegno economico rivolto alle famiglie in condizioni di povertà e condizionato all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inserimento sociale e lavorativo. Una parte è composta da un’integrazione del reddito familiare fino a una certa soglia, l’altra consiste in un sostegno per le spese di affitto con contratto ritualmente registrato.
L’AdI può essere richiesto sia da cittadini italiani che stranieri, residenti in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Al requisito di residenza si aggiungono quelli economici:
- Isee inferiore a 10.140 euro e un reddito familiare al di sotto dei 6.500 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza Adi. Se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da familiari in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia è fissata a 8.190 euro l’anno (sempre moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza);
- un reddito familiare inferiore a 10.140 euro se la famiglia vive in una casa in affitto;
- un patrimonio immobiliare in Italia e all’estero sotto i 30mila euro;
- un patrimonio mobiliare (ad esempio depositi, conti correnti, ecc.) più basso di 6mila euro se la famiglia è composta da una sola persona (8mila se sono due, 10mila se sono 3 o più componenti con mille euro in più per ogni figlio a partire dal terzo).
AdI: come fare domanda
Ci sono diverse modalità per fare domanda: online, sul sito dell’Inps, accedendo con le proprie credenziali, tramite patronati e Caf. Una volta inoltrata la domanda, i dati saranno caricati sulla piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa del Sistema Informativo di inclusione sociale e lavorativo (SIISL) a cui occorrerà registrarsi. Infine, dopo la sottoscrizione, il richiedente dovrà firmare il Patto di attivazione digitale del nucleo familiare (PAD).
Partite il 1° agosto, le domande di rinnovo per continuare a beneficiare dell’Assegno di Inclusione (AdI). A luglio infatti, è stata erogata la dodicesima e ultima mensilità per le famiglie che avevano fatto richiesta l’anno precedente e che hanno percepito il sostegno senza interruzioni. A comunicarlo è l’Inps, che ha fornito le istruzioni per l’invio della nuova domanda.
L’Inps ricorda che i nuclei familiari con una domanda AdI “terminata” possono presentare la richiesta di rinnovo esclusivamente a partire dal mese successivo all’ultimo pagamento ricevuto (ovvero la diciottesima mensilità per le domande iniziali o la dodicesima mensilità in caso di rinnovo). In altre parole, se l’ultimo pagamento è quello di luglio, la richiesta potrà essere inoltrata già a partire da agosto. Le domande di rinnovo che dovessero essere presentate prima infatti, non potranno essere elaborate con esito positivo e verranno respinte. La richiesta di rinnovo può essere inoltrata sia dalla stessa persona che lo ha richiesto in precedenza, sia da un altro componente maggiorenne all’interno dello stesso nucleo familiare.
La richiesta di rinnovo può essere inoltrata sia dallo stesso richiedente della precedente domanda conclusa, sia da un altro componente maggiorenne del nucleo familiare. Le procedure, però, cambiano a seconda della composizione della famiglia e se questa è rimasta invariata oppure no. Per le famiglie che non hanno subito variazioni (ad eccezione di nascite o decessi), la procedura è semplificata. Non serve effettuare una nuova iscrizione al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) né sottoscrivere un nuovo Patto di Attivazione Digitale (PAD). Resta l’obbligo di presentarsi ai Servizi sociali entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, pena la sospensione del beneficio. Nei casi di variazione della composizione del nucleo familiare invece, per l’uscita di uno o più componenti, occorre effettuare una nuova iscrizione al SIISL e sottoscrivere un nuovo Patto di Attivazione Digitale.
Modalità di presentazione della domanda di rinnovo
- Può presentare la domanda lo stesso richiedente della precedente domanda o un altro maggiorenne del nucleo familiare.
- Se il nucleo familiare non ha subito variazioni (escluse nascite o decessi), non è necessario iscriversi nuovamente al SIISL né sottoscrivere un nuovo Patto di Attivazione Digitale (PAD).
- Se il nucleo familiare è variato, occorre una nuova iscrizione al SIISL e la sottoscrizione di un nuovo PAD.
- È obbligatorio presentarsi ai Servizi sociali entro 120 giorni dalla domanda o dalla sottoscrizione del PAD, pena la sospensione dei pagamenti.
Certificazioni e condizioni di svantaggio
- Se nella precedente domanda era stata indicata una condizione di svantaggio e inserimento in programmi di cura, occorre ripresentare la certificazione valida.
- Certificazioni scadute devono essere rinnovate e comunicate almeno due mesi prima della scadenza.
- Domande con certificazioni scadute non possono essere accolte.
Si ricorda che, di norma, a seguito dell’accoglimento delle domande, i primi pagamenti vengono disposti intorno al giorno 15 del mese, mentre i pagamenti delle mensilità successive vengono disposti intorno al giorno 27 del mese.
©️Photo Credit Shutterstock: jkcDesign
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