Dal 2026 cambiano le scadenze per il pagamento in caso di auto di nuova immatricolazione. Al momento la norma non è ancora legge, ma è in dirittura d’arrivo.
Le commissioni competenti la stanno esaminando. Dopo il loro parere il Governo deciderà se modificare qualcosa con una seconda lettura del Consiglio dei Ministri. La nuova normativa sul bollo che entrerà in vigore nel 2026 riguarderà le auto di nuova immatricolazione, in particolare le scadenze di pagamento, vediamo cosa cambia.
Bollo auto 2026, cosa cambia con le scadenze e per chi
A partire dal prossimo anno, cambiano le modalità di pagamento del bollo auto per i veicoli di nuova immatricolazione. Invece di seguire le attuali scadenze trimestrali, il versamento dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo all’immatricolazione del veicolo.
Il pagamento coprirà l’intero anno. Tuttavia, le Regioni, essendo il bollo un tributo regionale, avranno la facoltà di introdurre scadenze quadrimestrali per specifiche categorie di veicoli. Per le auto già possedute, invece, le regole attuali rimangono invariate. Vengono mantenute quindi le scadenze quadrimestrali, a meno che la propria Regione non decida di apportare modifiche.
Il bollo lo pagheranno anche le auto con fermo amministrativo
La nuova regolamentazione è legata ad un’attesa uniformità a livello nazionale, desiderata sia dalle regioni che dagli operatori del settore. Per i veicoli di nuova immatricolazione, il bollo si pagherà per un intero anno, superando le attuali diversificazioni di scadenza basate sulla tipologia del veicolo. Tuttavia, le norme possono comunque prevedere delle eccezioni, consentendo pagamenti quadrimestrali.
C’è un’altra novità e riguarda i veicoli soggetti a fermo amministrativo. La misura può essere applicata per recuperare debiti fiscali o per gravi infrazioni al Codice della Strada. Il nuovo testo stabilisce che il bollo deve essere pagato anche se il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo. La motivazione è semplice: questa situazione non rientra tra i casi di “perdita di possesso del veicolo per forza maggiore o per fatto di terzi, o l’indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione”, per i quali il pagamento del tributo verrebbe meno.
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