Nuove disposizioni per farmacie e acquirenti: aggiornate le regole sulle sostanze dopanti. Attenzione alle diciture sul foglietto illustrativo
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale lo scorso 3 giugno 2025, il Ministero della Salute ha introdotto importanti aggiornamenti alle norme antidoping italiane. Il nuovo decreto ministeriale, firmato dal ministro Orazio Schillaci lo scorso 27 marzo, sostituisce la disciplina del 2005 e recepisce le novità della lista WADA 2025. L’obiettivo è armonizzare il sistema normativo nazionale con la Convenzione internazionale contro il doping nello sport e con le direttive dell’Agenzia Mondiale Antidoping. Le norme antidoping rinnovate introducono modifiche sostanziali, soprattutto per le sostanze appartenenti alle classi farmacologiche S5 (diuretici e agenti mascheranti), S6 (stimolanti) e S9 (glucocorticoidi). A supervisionare il processo di aggiornamento è stata la Sezione per la vigilanza e il controllo sul doping, che ha adattato la normativa alle nuove esigenze di tutela della salute e dell’etica sportiva.
Occhio al foglio illustrativo
Il decreto impone nuovi obblighi ai titolari di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) di medicinali contenenti sostanze dopanti. Ogni anno, questi soggetti devono comunicare al Ministero della Salute i dati relativi alla produzione, importazione, distribuzione e vendita di tali farmaci. Inoltre, è obbligatoria un’etichettatura esterna con pittogramma conforme al decreto 24 settembre 2003. Sul foglio illustrativo dei farmaci deve comparire la dicitura: “Per chi svolge attività sportiva: l’uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test antidoping.” Sono previste deroghe al pittogramma per alcuni medicinali topici delle classi S5 e S6, così come per i glucocorticoidi della classe S9 somministrati per via inalatoria o topica. Tuttavia, anche in questi casi, sono richieste avvertenze chiare e specifiche per l’utilizzatore. Le nuove disposizioni si applicano a tutti i lotti prodotti dopo novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto. Le scorte già in commercio potranno essere smaltite fino alla loro scadenza naturale.
Galenici e officinali: attenzione all’etichetta
Anche i farmacisti sono chiamati ad adeguarsi alle nuove norme antidoping. Le preparazioni galeniche, magistrali o officinali, che contengono principi attivi considerati dopanti, dovranno riportare in etichetta l’avvertenza obbligatoria prevista dal decreto. In particolare, per le formulazioni topiche delle classi S5 e S6, l’etichetta dovrà specificare: “Attenzione per chi svolge attività sportive: il prodotto contiene sostanze vietate per doping. È vietata un’assunzione diversa, per schema posologico e per via di somministrazione, da quelle prescritte.” Questa misura intende prevenire l’uso improprio di medicinali da parte degli atleti e sensibilizzare i professionisti del settore sanitario sul ruolo cruciale dell’informazione nella prevenzione del doping.
La normativa antidoping in Italia: cosa prevede la legge e chi la applica
Con questo aggiornamento normativo, l’Italia rafforza il proprio impegno nella lotta al doping. Le nuove norme antidoping non solo recepiscono i cambiamenti internazionali, ma mirano anche a migliorare la tracciabilità e la consapevolezza sull’uso dei farmaci in ambito sportivo. La normativa si fonda principalmente sulla Legge 14 dicembre 2000, n. 376, intitolata “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”. Questa legge stabilisce che l’attività sportiva deve promuovere la salute individuale e collettiva, rispettando i principi etici e i valori educativi, e vieta l’uso di sostanze o metodi che possano compromettere l’integrità psicofisica degli atleti. Per l’applicazione pratica delle norme antidoping, il riferimento è a NADO (Organizzazione Nazionale Antidoping), che opera in conformità con il Codice Mondiale Antidoping (WADA). Dal punto di vista penale, infine, la Legge n. 376/2000 distingue tra reati di somministrazione, produzione e detenzione di sostanze dopanti. Le sanzioni penali si applicano in particolare quando l’uso di tali sostanze mette a rischio la salute pubblica o la sicurezza degli altri .
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