Congedo di paternità obbligatorio anche per la lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne iscritte nei registri dello stato civile
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11 Dicembre 2025 - Posted by: 50&PiùEnasco
- Categoria: Famiglia
L’INPS, con due messaggi pubblicati recentemente, recepisce la sentenza della Corte Costituzionale che estende il congedo di paternità obbligatorio alla lavoratrice genitore intenzionale nelle coppie di donne riconosciute nei registri dello stato civile. L’estensione opera per i rapporti non ancora definiti e le domande relative a periodi precedenti al 24 luglio 2025 possono essere riesaminate nel rispetto dei termini di legge. Nessuna indebita fruizione per i periodi già goduti in conformità alla normativa dai datori di lavoro prima del pronunciamento della Consulta.
La “madre intenzionale” è la donna che, pur non essendo la madre biologica, condivide con la partner un progetto genitoriale e ha partecipato attivamente alla creazione della famiglia, assumendosi la responsabilità della cura del bambino. Il termine “madre intenzionale” è diventato centrale in recenti sentenze della Corte Costituzionale che ne riconoscono l’uguale diritto di alcuni benefici, come il congedo di paternità, rispetto alla madre biologica.
Le sentenze della Corte Costituzionale, in rapida successione nel tempo, sviluppano questi temi e mettono in evidenza un vuoto normativo nell’attuale ordinamento giuridico nella parte in cui esso non tiene in debita considerazione le istanze di tutela e i bisogni di riconoscimento di queste nuove coppie affettive, scorgendo in ciò una violazione dell’articolo 3 e del principio di eguaglianza sostanziale sancito dalla Carta Costituzionale.
All’interno di una coppia, entrambi i genitori sono chiamati a provvedere al benessere fisico, psicologico ed educativo di un bambino, e in questo contesto risulta «manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di non riconoscere il congedo obbligatorio, previsto a favore del padre in una coppia di genitori-lavoratori di sesso diverso, alla madre intenzionale di una coppia omoaffettiva composta da due donne».
Per quanto riguarda la differenziazione dei compiti, «è ben possibile identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella paterna all’interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra la madre biologica e la madre intenzionale, la quale ha condiviso l’impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato, e vi partecipa attivamente».
Congedo di paternità: riesame delle domande respinte
L’intervento dell’INPS si è reso necessario per colmare un vuoto. In una prima battuta, l’istituto di previdenza aveva stabilito che il diritto al congedo per il genitore in una coppia di donne (purché iscritte nei registri dello stato civile) sorgesse ufficialmente solo a partire dal 24 luglio 2025.
Restavano però nell’incertezza tutte quelle lavoratrici che si trovavano in situazioni antecedenti a quella data. Non erano stati chiariti, infatti, gli aspetti riguardanti chi aveva già fruito del congedo chiedendo l’anticipazione ai datori di lavoro, vedendosela negare, o chi aveva richiesto il pagamento diretto all’INPS e aveva ricevuto un respingimento formale della domanda. L’Istituto ha precisato che, per le richieste di pagamento diretto respinte, la lavoratrice potrà ora presentare un’istanza di riesame. Questo, però, a una condizione fondamentale: la richiesta non deve essere “ancora definita giudizialmente”. Per coloro che, invece, hanno già avuto l’anticipazione della prestazione da parte del proprio datore di lavoro, arriva una garanzia importante: le lavoratrici “non dovranno restituire quanto ricevuto in anticipo” per i congedi che sono stati fruiti prima del 24 luglio 2025.
Prescrizione e decadenza
Occorre prestare la massima attenzione ai termini temporali: infatti la possibilità di recuperare le prestazioni o sanare le posizioni non è illimitata. Occorre verificare scrupolosamente che non siano decorsi i termini di prescrizione. Il termine per questo tipo di prestazioni è fissato ad un anno, che decorre da quando la prestazione è dovuta. Inoltre, è necessario monitorare i termini di decadenza nella presentazione di un eventuale ricorso giudiziario, qualora la via amministrativa non avesse dato esito positivo. Anche in questo caso, il limite è di un anno, che decorre dalla data di definizione del procedimento amministrativo di richiesta.
Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.
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