Il tema del revenge porn (tecnicamente la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) è tornato al centro della cronaca a causa dell’episodio che ha coinvolto la figlia di Asia Argento e Morgan, l’attrice Anna Lou Castoldi.
Secondo la ricostruzione della Polizia Ferroviaria, dopo una lite un conoscente della ragazza si sarebbe impossessato del suo smartphone e si sarebbe allontanato. Durante il tragitto avrebbe usato il dispositivo per pubblicare sul profilo Instagram della giovane un video che la ritraeva in momenti privati.
La geolocalizzazione del telefono ha poi permesso agli agenti di rintracciare l’uomo alla stazione centrale di Napoli e di denunciarlo per revenge porn, furto e accesso abusivo a sistema informatico. La Procura di Napoli ha quindi aperto un’inchiesta affidata alla sezione fasce deboli.
Il caso Tiziana Cantone
La vicenda di Anna Lou Castoldi richiama alla mente il precedente di Tiziana Cantone, la trentunenne napoletana che nel 2016 si tolse la vita dopo la diffusione online senza consenso di alcuni suoi video intimi, divenuti virali. All’epoca non esisteva un reato specifico e la vicenda evidenziò l’assenza, nell’ordinamento italiano, di uno strumento adeguato a punire la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito.
Prima del 2019 le vittime potevano far valere la propria posizione soltanto attraverso reati come diffamazione, stalking o violazione della privacy. Si trattava di strumenti indiretti, non pienamente adatti a descrivere un fenomeno caratterizzato dalla violazione del consenso, dallo sfruttamento dell’intimità e dalla perdita di controllo sulla propria immagine. Il dibattito generato dal caso Cantone contribuì in modo determinante all’approvazione della legge 19 luglio 2019, n. 69, il cosiddetto Codice Rosso.
La maestra di Torino e il victim blaming
Tra il caso di Tiziana Cantone e l’approvazione della legge sul revenge porn, un’altra storia di qualche anno fa mostra quanto il fenomeno possa travalicare la sfera privata e investire il lavoro e le relazioni sociali. Nel 2018 una giovane maestra, poco più che ventenne, vittima di revenge porn, era stata costretta alle dimissioni dall’asilo nido dove lavorava, in un paese in provincia di Torino.
L’insegnante aveva inviato a quello che allora era il suo fidanzato diciotto fotografie e due video erotici, specificando: «Tienili per te». L’uomo, invece, inoltra buona parte del materiale sulla chat degli amici del calcetto. Su una delle foto compare anche il nome della giovane donna: un padre identifica la maestra d’asilo della figlia e invia le immagini alla moglie. Fra i genitori dei bambini dell’istituto si scatena lo scandalo.
Il materiale circolò fino ad alcune madri della scuola dove lavorava, innescando pressioni, umiliazioni e infine le dimissioni della giovane insegnante. La vicenda mette al centro il meccanismo del victim blaming, ossia del biasimo della vittima. Invece di concentrare le responsabilità su chi aveva diffuso le immagini senza consenso, parte del contesto scolastico e sociale spostò l’attenzione sulla scelta della vittima di averle realizzate o inviate. La direttrice della scuola fu poi condannata nel 2021 per diffamazione e violenza privata, mentre l’ex compagno aveva già ottenuto la messa alla prova.
Non solo per vendetta
Le dinamiche di diffusione illecita di contenuti intimi superano i confini della ritorsione affettiva per abbracciare contesti criminali articolati. Oltre al ricatto emotivo legato alla fine di una relazione, il fenomeno del revenge porn comprende il furto di dati e lo sciacallaggio informatico mediante la sottrazione di dispositivi – come nel caso di Anna Lou Castoldi – l’accesso abusivo ad account cloud o le violazioni dei profili social.
C’è poi la dimensione della sextortion, il ricatto sessuale online: la vittima viene indotta a inviare immagini intime e poi minacciata di diffusione se non paga una somma di denaro. È una pratica in crescita esponenziale, spesso opera di organizzazioni criminali transnazionali che agiscono attraverso finti profili e script automatizzati. La Polizia Postale ha trattato oltre 1.200 casi di sextortion nel solo 2025, un dato che la colloca tra le principali minacce informatiche per i minori e i giovani adulti.
Il lato sommerso del web
A questa galassia di reati appartiene anche il fenomeno dei deepfake sessuali, i video manipolati con l’intelligenza artificiale che sovrappongono il volto di una persona a contenuti sessualmente espliciti senza alcun coinvolgimento reale della vittima. In questi casi il materiale non è mai stato prodotto dalla persona ritratta, eppure la diffusione produce gli stessi effetti devastanti sulla reputazione e sulla vita sociale.
Qui la violenza non sta nella diffusione di un ricordo intimo, ma nella creazione di un falso sulla logica di umiliazione e controllo attraverso l’immagine sessuale, ma con un passaggio in più: la realtà stessa viene manipolata per trasformare una persona in un contenuto pornografico che non le appartiene. Per questo, pur non essendo tecnicamente revenge porn, il deepfake sessuale appartiene alla stessa galassia di violenza digitale e merita le stesse tutele.
Infine c’è il cosiddetto second-hand sharing, l’inoltro di secondo grado: chi riceve il materiale intimo non è l’autore della prima diffusione, ma contribuisce ugualmente alla violenza moltiplicandone la portata. La legge italiana punisce anche questa condotta, ma la consapevolezza del suo impatto resta ancora scarsa. Molti degli inoltri avvengono in chat private, tra gruppi di amici, in quel confine opaco tra complicità e criminalità che rende difficile sia la denuncia sia l’individuazione dei responsabili.
Le pene per il revenge porn
È in questo quadro che matura la risposta normativa. La legge 19 luglio 2019, n. 69, il cosiddetto Codice Rosso, ha introdotto nel codice penale l’articolo 612-ter, rubricato “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”. La norma punisce chiunque, dopo aver realizzato o sottratto immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, li invii, consegni, ceda, pubblichi o diffonda senza il consenso delle persone rappresentate.
La pena base è la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito il materiale, lo diffonda a sua volta senza consenso e al fine di recare nocumento alla vittima: è il cosiddetto second-hand sharing, l’inoltro di secondo grado. La legge prevede circostanze aggravanti specifiche. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla vittima.
È aggravante anche la commissione attraverso strumenti informatici o telematici, modalità che nella pratica riguarda la quasi totalità dei casi. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o di una donna in stato di gravidanza.
Il delitto è punito a querela della persona offesa, con un termine di sei mesi per la proposizione. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi aggravati dalla relazione affettiva o dalla condizione di inferiorità, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio. Nel caso di Anna Lou Castoldi, la connessione con il furto e l’accesso abusivo al sistema informatico ha verosimilmente attivato la procedura d’ufficio.
Il ruolo del Garante della privacy
Oltre alla tutela penale, l’ordinamento offre uno strumento di intervento rapido. L’articolo 144-bis del Codice privacy, introdotto dalla stessa legge del 2019, consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare al Garante per la protezione dei dati personali il pericolo che proprie immagini o video sessualmente espliciti destinati a rimanere privati possano essere diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali.
Il Garante deve decidere entro 48 ore e può rivolgere avvertimenti, imporre limitazioni provvisorie o definitive al trattamento, ordinare la cancellazione dei dati o infliggere sanzioni amministrative. La segnalazione va presentata esclusivamente attraverso un modello compilabile online pubblicato sul sito istituzionale del Garante. Dal 2021 il servizio è attivo e accessibile anche in assenza di foto già diffuse, nel caso in cui si tema la diffusione abusiva di contenuti personali.
Le piattaforme coinvolte devono conservare il materiale segnalato a soli fini probatori per dodici mesi, con misure idonee a impedirne l’identificabilità. Se il Garante rileva un reato consumato o tentato, trasmette gli elementi al pubblico ministero nei casi di procedibilità d’ufficio.
Come difendersi dai criminali
È qui che la vicenda di Anna Lou Castoldi si colloca in un quadro normativo diverso rispetto a quello di Tiziana Cantone. La denuncia ipotizza, oltre alla diffusione di un video privato, il furto dello smartphone e la pubblicazione del contenuto tramite Instagram: circostanze che possono integrare anche le ipotesi di furto e accesso abusivo al sistema informatico.
Oggi la vittima dispone di strumenti più diretti. Può attivare la procedura d’urgenza davanti al Garante della privacy, che entro 48 ore può ordinare il blocco e l’oscuramento dei contenuti sulle piattaforme digitali. Può conservare ogni prova – screenshot, link, messaggi, identificativi dei profili coinvolti – e chiedere il risarcimento del danno in sede civile. Le piattaforme sono tenute a collaborare e a conservare il materiale segnalato per dodici mesi a fini probatori.
Resta però centrale la prevenzione e la rapida rimozione dei contenuti, per evitare che un materiale privato diventi pubblicamente accessibile. La comparazione tra i due casi mostra un cambiamento normativo rilevante, ma non l’eliminazione del fenomeno.
Cosa fare se si è vittima di revenge porn
La prima indicazione è denunciare alle forze dell’ordine, che possono avviare le indagini e, nei casi di procedibilità d’ufficio, agire anche senza querela. In parallelo, è possibile attivare la procedura d’urgenza davanti al Garante privacy. È fondamentale conservare ogni prova e rivolgersi a un avvocato specializzato in reati informatici o violenza di genere, che può coordinare le azioni penali e civili.
La distanza tra il 2016, anno della morte di Tiziana Cantone, e il 2026 misura sia ciò che è cambiato sia ciò che non è cambiato. Tiziana Cantone dovette affrontare la diffusione dei suoi video in un ordinamento privo di un reato specifico. Anna Lou Castoldi denuncia oggi un fatto che può essere perseguito come revenge porn, con pene che arrivano fino a sei anni di reclusione. Ma la persistenza del fenomeno, e la sua crescita, dimostrano che la norma penale non basta.
Il problema non è soltanto punire chi diffonde, ma impedire che l’intimità di una persona diventi, in pochi clic, un contenuto pubblico. E soprattutto, costruire una cultura che non colpevolizzi chi ha subito la violenza.