Maxi-deduzioni del 120 e 130% per assunzioni a tempo indeterminato

Maxi-deduzioni del 120 e 130% per assunzioni a tempo indeterminato

La misura si propone un duplice fine: ottenere un incremento occupazionale all’interno delle aziende promuovendo le assunzioni a tempo indeterminato, e favorire l’inserimento lavorativo e l’integrazione delle categorie svantaggiate

Il 25 giugno 2024 è stato pubblicato il Decreto Assunzioni, che dà attuazione alle maxi-deduzioni fiscali previste dal decreto n. 216 del 30 dicembre 2023.

La misura consiste in una deduzione dell’IRES (Imposta sui Redditi delle Società) equivalente al 120 o 130% dei maggiori costi sostenuti dall’azienda, rispettivamente, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate durante l’anno d’imposta 2024, e per l’assunzione di dipendenti appartenenti alle categorie di maggior tutela elencate nell’Allegato 1 del Decreto Legislativo n.216 del 2023.

Le maxi-deduzioni mirano ad alleggerire il carico fiscale per chi assume. La maggiorazione del costo del lavoro, infatti, si traduce in un più alto importo che, a titolo di deduzione, viene sottratto dal reddito complessivo, andando a ridurre la base imponibile su cui vengono calcolate le imposte da pagare.

Maxi-deduzioni del 130%: chi sono i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati?

Rientra nella categoria di lavoratore svantaggiato chi si trova in una delle seguenti condizioni:

  • ha un’età compresa tra 15 e 24 anni;
  • ha un’età superiore a 50 anni;
  • da almeno sei mesi non dispone di un lavoro regolarmente retribuito;
  • è in età adulta, vive solo e ha a carico almeno una persona;
  • non ha conseguito un diploma di scuola media superiore o professionale;
  • ha completato la formazione a tempo pieno da massimo due anni, e non ha ancora un impiego che gli garantisce regolare retribuzione;
  • (se l’interessato appartiene al genere sotto-rappresentato) lavora in un ambito professionale in cui il divario uomo-donna supera almeno del 25% la disparità media tra i due generi in tutti i settori economici;
  • appartiene ad una minoranza etnica di uno degli Stati membri dell’Ue, e ha bisogno di potenziare il proprio know-how linguistico e professionale, o di fare nuove esperienze lavorative per aumentare le opportunità di trovare un lavoro stabile.

Si definisce lavoratore molto svantaggiato, invece, chi si trova in una delle seguenti casistiche:

  • da almeno due anni non ha un lavoro regolarmente retribuito;
  • (se il soggetto rientra in specifiche categorie previste per legge) da almeno un anno non dispone di un impiego regolarmente retribuito.

La maxi-deduzione del 130% scatta anche in presenza di

  • lavoratrice donna di qualunque età con almeno due figli al di sotto di 18 anni, o priva di un lavoro regolarmente retribuito da almeno sei mesi, che risiede in regioni per cui sono previsti fondi strutturali UE o in aree svantaggiate;
  • donna vittima di violenza, inserita nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza;
  • giovane che può usufruire degli incentivi occupazionali per under 30, Neet, o che è inserito in appositi programmi occupazionali;
  • ex percettore di RdC che non ha perfezionato i requisiti previsti per l’Assegno di Inclusione.
Maxi-deduzioni del costo del lavoro: chi può usufruirne?

Le principali casistiche in cui il titolare di reddito d’impresa può avvalersi della misura sono:

  • società per azioni e in accomandita per azioni;
  • società a responsabilità limitata;
  • società cooperativa;
  • società europea;
  • enti pubblici e privati che non siano riconducibili a società, trust, che siano residenti in Italia e esercitino principalmente l’attività commerciale;
  • imprese individuali, società di persone ed equiparate con reddito d’impresa.

Non hanno invece diritto alle maxi-deduzioni

  • le imprese sottoposte a liquidazione ordinaria;
  • le imprese oggetto di liquidazione giudiziale.

Il requisito indispensabile per accedere alle maxi-deduzioni è che al termine del periodo di esercizio del 2024 si sia registrato un numero di dipendenti a tempo indeterminato superiore a quello medio del 2023, considerando anche eventuali decrementi all’interno di società collegate o controllate.

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